Registro degli accessi civici, generalizzati e documentali: [...]
Registro degli accessi civici, generalizzati e documentali:
Accesso civico semplice
L'istituto dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 è il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o altri dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale pur avendone l'obbligo
Accesso civico generalizzato
L'istituto dell'accesso civico generalizzato introdotto dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013 è il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o altri dati, indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale a carico delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni
Accesso documentale
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ente purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta deve essere motivata al fine di consentire all'Ente di evincere il collegamento tra l'interesse del richiedente ed il documento amministrativo, nonché a tutela di eventuali contro-interessati dall'accesso al documento amministrativo richiesto.